Marco Maiero ed Il Coro Vôs de mont (un coro d'autore)

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Lo statuto

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STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

Registrato a Udine il 21 aprile 2008 al n. 4323 SERIE 3 - PRIVATI N.A.


Art.1) Ai sensi dell’art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l’Associazione denominata Associazione culturale Coro “Vôs de mont”, avente sede legale in via san Pelagio n°5 a Tricesimo (Udine). La Sede associativa potrà essere spostata, sempre in Tricesimo, senza necessità di variare il presente Statuto. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato, è apartitica e non persegue fini di lucro. L’eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell’Associazione.

Art.2) L’Associazione opera nel settore della musica corale di ispirazione popolare e i suoi scopi sono lo studio, la pratica e la diffusione di questo genere musicale. L’Associazione può, a fini divulgativi, promuovere e organizzare spettacoli, pubbliche esecuzioni, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e di approfondimento. Tutte le esibizioni pubbliche dell’Associazione, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale.

Art.3) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili, così come elencati nell’inventario redatto a cura del Consiglio Direttivo, ed in particolare da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all’Associazione a titolo di incremento del patrimonio.


Art.4) L’Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
a) quote associative;
b) rendite patrimoniali;
c) contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private;
d) proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.


Art.5) L’Associazione è composta da:
a) soci fondatori;
b) soci onorari;
c) soci ordinari;
d) soci sostenitori.
Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo. Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell’Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dal Consiglio Direttivo. Sono soci ordinari coloro che sono in regola con il versamento della quota sociale. Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell’Associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.


Art.6) L’adesione all’Associazione comporta, per il socio maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione del rendiconto economico, per le modifiche statutarie e per le nomine degli organi direttivi. La qualità di socio cessa per dimissioni volontarie e comportamento contrastante con gli scopi statutari. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa.


Art.7) Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.8) L’Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell’Assemblea stessa. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico. L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno 1/3 (un terzo) degli associati. La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, da spedirsi ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.


Art.9) L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l’Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un’ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali. Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe. Spetta all’Assemblea:
a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
b) approvare la relazione morale del Presidente;
c) eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) deliberare sull’orientamento generale dell’attività sociale;
e) modificare lo statuto;
f) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell’art. 2532 del C.C. La votazione può essere fatta per alzata di mano, salvo altra forma stabilita dal Presidente. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.


Art.10) Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell’Associazione è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.


Art.11) Il Consiglio Direttivo è composto da 5 fino a 7 membri, è eletto dall’Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 (tre) anni. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci. I Consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che durano in carica per la durata del Consiglio. Il Consiglio Direttivo inoltre nomina il Direttore del Coro, che può anche non essere un socio, al quale compete la direzione musicale dell’Associazione e che dura in carica per la durata del Consiglio, tranne il caso di dimissioni volontarie o di decisione contraria dell’Assemblea. Il Direttore del Coro, anche se non è stato eletto Consigliere, può essere convocato alle sedute del Consiglio Direttivo, ma ha diritto di voto solo se riveste la carica di Consigliere. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri e può inoltre:
a) promuovere l’attività dell’Associazione;
b) deliberare sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;
c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell’Associazione in tutte le sue attività;
d) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) proporre modifiche statutarie.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti. Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.


Art.12) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, facendone eseguire le deliberazioni. Spetta al Presidente:
a) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell’Associazione.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.


Art. 13) Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall’Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa. Il collegio dei Revisori dei conti resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.


Art. 14) All’Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all’atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione o ente con fini di utilità sociale, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.